1. Per il personale assunto direttamente e che non abbia presentato domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 21, il servizio prestato presso gli organismi informativi costituisce comunque titolo preferenziale nella partecipazione a pubblici concorsi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 5, comma 4, numero 16), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e coloro che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno un quinquennio presso gli organismi informativi».